Brevi note di commento a Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/12/2023, n. 34348

di Riccardo Berti

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione si addentra nelle problematiche e nelle
conseguenze che si possono verificare nel caso di notifica via PEC, tra duplicati, copie
informatiche, e formati di firme digitali.

Nella fattispecie si trattava di determinare la decorrenza del termine breve per spiegare appello
in caso di doppia notifica della sentenza, con una prima notifica effettuata via PEC ed una
seconda notifica effettuata in cartaceo.

Dalla validità della prima notifica discende la tardività dell’impugnazione, affermata dalla Corte
d’Appello di Bari nonostante alcune irregolarità della notifica via PEC.

La Cassazione, affrontando la questione, conferma la tesi della Corte d’Appello e la tardività del
gravame, sulla base di argomentazioni che però risultano solo in parte condivisibili.

In primo luogo, la Suprema Corte afferma che l’atto notificato via PEC era una copia scansionata
della sentenza di primo grado e che, per l’effetto, non si potrebbe trattare di “duplicato informatico”
di un documento nativo digitale.

Precisa la Corte che “il “duplicato informatico”, come si evince dal D.L. n. 179 del 2012, art. 1,
lett. i) quinquies e art. 16 bis, comma 9-bis consiste in un documento informatico ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest’ultimo non
emerge dall’uso di segni grafici – la firma digitale è infatti una sottoscrizione in “bit” la cui
apposizione, presente nel “file”, è invisibile sull’atto analogico cartaceo – ma dall’uso di programmi
che consentono di verificare e confrontare l’impronta del “file” originario con il duplicato)”
.

La norma civilistica (art. 196 octies disp. att. c.p.c. così come, in parallelo, dispone l’art. 25 bis
D.Lgs. 546/92 per gli atti nei fascicoli telematici delle Corti di Giustizia Tributarie) àncora la
“qualifica” di originale di atti e provvedimenti alla loro semplice presenza nel fascicolo informatico
(scansionati o nativi digitali, se sono presenti nel fascicolo equivalgono all’originale) e il duplicato,
è tale se conforme bit a bit al file presente nel fascicolo telematico (che equivale all’originale per
disposizione di legge).

Ulteriore affermazione non condivisibile della Suprema Corte è quella tesa a “salvare” la firma
apposta dal notificante in relata, sottoscrizione effettuata però con modalità PAdES-Basic invece
che nel prescritto formato PAdES-BES.

La Corte, trascurando il dettato normativo, arriva ad affermare che “in tema di notificazione di una
sentenza a mezzo PEC, è senz’altro valida la firma digitale in formato “PAdES”, che significa PDF
Basic, rispetto alla quale il formato “PAdES-BES” (o “PAdES” Part. 3) costituisce una mera
variante avanzata che viene riconosciuta correttamente solo dalla versione 10 del software
Adobe. Ne consegue, nella specie, che il procedimento notificatorio non è viziato da alcuna
irregolarità quanto alla firma digitale della relata di notifica del difensore dell’attrice”
.

In realtà il formato PAdES-BES è una importante evoluzione del formato di firma PAdES-Basic e
c’è un motivo se sia la normativa nazionale che quella comunitaria prescrivono l’utilizzo solo della
prima e più evoluta modalità di sottoscrizione. Se oggi infatti è difficile pensare ad una alterazione
di una firma PAdES-Basic, è evidente che l’evoluzione tecnologica potrebbe un domani
consentire di alterare tali firme, firme che, paradossalmente, dovrebbero considerarsi comunque
valide secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione (che ignora il dettato normativo
disposto dalle Specifiche Tecniche del Processo Civile Telematico, che prescrive la firma in
formato “PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES” (art. 12 Provv. DGSIA del 16.04.2014)).

Se è ben vero che esiste una consolidata giurisprudenza amministrativa1 che considera sanate
per raggiungimento dello scopo le notifiche e/o i depositi firmati PAdES-Basic (ad esempio Cons.
Stato, Sez. III, Sent., 05/02/2018, n. 744 e T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, Ordinanza,
31/01/2018, n. 673) una cosa è riconoscere la nullità derivante dalla sottoscrizione in formato non
ammesso per poi sanarla, tutt’altra cosa invece è considerare equivalenti un formato di firma
ammesso dalla normativa e un formato di firma invece non ammesso per specifica disposizione
normativa.

Va evidenziato che invece la normativa tributaria (art. 10 delle Specifiche Tecniche DM
04.08.2015) non specifica la necessità di sottoscrizione con firma PAdES-BES, requisito che
comunque si può dedurre dal coordinato normativo portato dal Codice dell’Amministrazione
Digitale e dal Regolamento eIDAS2.


(1) Il problema è noto nel rito amministrativo in quanto il processo amministrativo telematico è stato il primo
ad ammettere, ed anzi prescrivere, la firma PAdES (ancora oggi necessaria per la firma del modulo di
deposito). Proprio l’obbligo di firmare il modulo di deposito ha generato problemi in quanto alcune volte il
software Acrobat Reader DC effettuava firme in formato PAdES-Basic invece che nel prescritto formato
BES nonostante la corretta impostazione del software.

(2) È appena il caso di evidenziare come il problema sia facilmente evitabile con l’utilizzo dei software di firma
più diffusi, che nemmeno includono, fra le opzioni di firma, il profilo PAdES-Basic, proponendo unicamente
PAdES-BES e CAdES-BES.