Redditometro: un caso di vincita al casinò consente di puntualizzare alcuni importanti principi

DEL VENETO, SEZ. 24, PRES. SERGIO TRENTANOVI, REL. ERMANNO PITTERI, 11.5.2016, 730/24/2016, DEP. 6.6.2016

Accertamento – Redditometro

TRIBUTI (IN GENERALE) – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE – ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO – Indici presuntivi – Prova contraria – Contenuto – Fattispecie.

In caso di vincita al casinò, comprovata dal certificato di vincita al Casinò di Nova Gorica recante l’intestazione, il numero di protocollo, i dati anagrafici del vincitore, l’ammontare della vincita, la sottoscrizione del direttore, dell’ispettore e dell’amministratore della casa da gioco, non è necessaria la dimostrazione delle modalità di erogazione, se per contanti, assegni o bonifico.

TRIBUTI (IN GENERALE) – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE – ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO – Indici presuntivi – Prova contraria – Contenuto – Durata del possesso di altri redditi – Significato.

Il comma 5° dell’art. 38 chiude con la locuzione “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”, nel senso che la disponibilità a “copertura” del maggior reddito deve precedere temporalmente il sostenimento delle spese, il che è nel caso in esame, essendo la vincita avvenuta il 02.01.2005 idonea ad annullare il maggior reddito accertato per il medesimo anno.

TRIBUTI (IN GENERALE) – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE – ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO – Indici presuntivi – Prova contraria – Contenuto – Fattispecie.

Il contribuente non deve provare l’utilizzo della vincita e comunque la sua destinazione al sostenimento delle spese di mantenimento dei beni indice ed agli incrementi patrimoniali (nesso eziologico): per vincere la presunzione di maggior reddito, non è affatto necessario provare tale connessione, ma è sufficiente l’esistenza e la capienza delle disponibilità.

Conformemente Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6396 del 19/03/2014 (Rv. 629883 – 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE – ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO – Requisito dello scostamento per un biennio – Annullamento dell’accertamento di un anno – Rilevanza – Legittimità dell’accertamento per l’anno residuo – Non sussiste

In caso di annullamento di uno dei due anni accertati, viene meno il requisito della non congruità per un biennio e quindi deve essere annullato anche l’accertamento per il secondo anno.

 

Sentenza della C.T.R. Veneto n. 730 del 2016: 730-24-16